LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6
GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 59
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
1.
Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dai seguenti:
"4. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, le necessarie conformità. In relazione alla normativa tecnica per l'edilizia, la conformità delle opere da sanare è dichiarata dal professionista abilitato con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione delle medesime opere.
4 bis. L'accertamento di conformità di cui ai precedenti commi trova applicazione per i lavori realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento secondo quanto disposto dall'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004 . Sulla richiesta del permesso o della denuncia di inizio attività in sanatoria è acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per gli interventi edilizi per i quali il parere è richiesto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.".
2.
Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 23 del 2004, è inserito il seguente:
"Art. 19 bis
Tolleranza
1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro o dimensione delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.".