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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6

GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2017, n. 24

Art. 64
Norme transitorie
1. Per il PTR in corso di elaborazione alla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di piano è predisposta e approvata ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'articolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000, come sostituito dall'articolo 26 della presente legge.
2. Per i Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già proceduto alla conclusione della conferenza di pianificazione, la variante specifica al PRG, di cui all'articolo 41, comma 4-bis, della legge regionale n. 20 del 2000, può essere adottata ed approvata a seguito dell'adozione del PSC ed in conformità alle previsioni dello stesso.
3. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già proceduto alla approvazione del documento preliminare del PSC elaborano e adottano i propri strumenti di pianificazione urbanistica secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2000, nel testo previgente.
4. Gli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, introdotti dall'articolo 46 della presente legge, non trovano applicazione per i PSC adottati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i relativi strumenti attuativi.
5. Per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, fino alla stipula degli accordi territoriali di cui al comma 2 dell'articolo A-6-bis dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, si applica la quota del 10%:
a) per la definizione nel PSC del fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, di cui al comma 1 del medesimo articolo A-6-bis;
b) per la definizione nel POC della quota di aree da cedere al Comune a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo A-6-ter, comma 1, lettera a).
6. La lettera b) dell'articolo 36-ter, comma 4, della L.R. n. 20 del 2000 non trova applicazione per due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
7. L'articolo 20, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 Sito esterno, convertito con modifiche dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 Sito esterno si applica anche agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attività o domanda per il rilascio del permesso di costruire, nell'osservanza di quanto disposto dalla legge regionale n. 19 del 2008.

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