LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6
GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 61
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
1.
Nell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, dopo le parole
"strumento urbanistico"
sono aggiunte le seguenti: "sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano".
2.
L'articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 22
Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
1. La richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria, di cui all'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269
, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
) è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.
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2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto strutturale dell'intervento ai sensi della presente legge.".