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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6

GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2017, n. 24

Art. 61
1.
Nell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, dopo le parole
"strumento urbanistico"
sono aggiunte le seguenti:
"sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano".
2.
L'articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 22
Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
1. La richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria, di cui all'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno) è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto strutturale dell'intervento ai sensi della presente legge.".

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