LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6
GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 62
Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
1.
Al comma 4 dell'articolo 16-bis della legge regionale n. 37 del 2002, è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Le stesse previsioni trovano applicazione altresì per tutte le opere di difesa del suolo, anche qualora ricadenti in aree non perimetrate ai sensi della normativa vigente.".
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 16-bis della legge regionale n. 37 del 2002 è aggiunto il seguente comma: