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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 7

ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1987, N. 28

BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 7 luglio 2009

Art. 5
Ordinamento del BURERT
1. La pubblicazione del BURERT è curata dalle strutture organizzative della Presidenza della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e l'amministrazione del Bollettino.
2. Il BURERT è di norma pubblicato con cadenza settimanale e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
3. La pubblicazione nel BURERT è effettuata nel testo integrale o per estratto o per omissis.
4. I testi pubblicati nel BURERT debbono essere conformi ai testi trasmessi per la pubblicazione. Qualora si riscontrino difformità tra il testo trasmesso per la pubblicazione e il testo pubblicato oppure tra il testo originale e il testo trasmesso per la pubblicazione, la correzione è disposta mediante un apposito comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell'intero atto.
5. Il costo della pubblicazione degli atti regionali è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di altri Enti o Amministrazioni, obbligatoria per previsione di legge o di regolamento, è effettuata senza oneri per l'Ente o l'Amministrazione interessata. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo costo è a carico del soggetto richiedente.
6. Le ulteriori disposizioni dell'ordinamento del BURERT sono dettate con atto del Presidente della Giunta regionale.

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