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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 8

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 Sito esterno

Legge di pura modifica agli artt. 8 bis e 9 L.R. 31 maggio 2002, n. 9

BOLLETTINO UFFICIALE n. 126 del 23 luglio 2009

Art. 1
Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale)
1.
Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:
"Art. 8 bis
Classificazione delle aree del demanio marittimo regionale
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Sito esterno "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" tutte le aree demaniali marittime turistico ricreative ricadenti nei comuni costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni, sono classificate secondo le specifiche di cui all'allegato A (Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente legge. Le aree classificate ad alta valenza turistica ricadono nel litorale dei seguenti comuni:
a) Comune di Ravenna;
b) Comune di Cervia;
c) Comune di Cesenatico;
d) Comune di Rimini;
e) Comune di Riccione.
2. I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 Sito esterno (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n.494 Sito esterno, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 253, della legge 296 del 2006 Sito esterno ed in conformità a quanto disposto dal presente articolo.
3. La Giunta, considerando la particolarità della realtà della nostra Regione in relazione all'attuazione dei piani dell'arenile nella determinazione dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 253, della legge 296 del 2006 Sito esterno, approva direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, con proprio atto deliberativo da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.".

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