LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 8
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296
Legge di pura modifica agli artt. 8 bis e 9 L.R. 31 maggio 2002, n. 9
BOLLETTINO UFFICIALE n. 126 del 23 luglio 2009
Art. 2
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:
"4 bis. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 77 ter, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 , la Regione potrà adeguare l'imposta per i beni del demanio marittimo prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) nella misura del 35 per cento. Alla riscossione provvederanno i comuni costieri con le seguenti modalità:
a) il 30 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio della Regione;
b) il restante 5 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio dei comuni costieri per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.".