LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 del 23 luglio 2009
Art. 20
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 29, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 55.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2009.