LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 del 23 luglio 2009
Art. 9
Interventi ed opere di difesa della costa
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 800.000,00, a valere sul Capitolo 39360, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.