LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 31
Fondo sociale regionale straordinario a contrasto della crisi economica
1. E' istituito un Fondo straordinario finalizzato a contenere gli effetti della crisi economica ed occupazionale sulle comunità locali, in particolare a tutela dei soggetti più deboli.
2. Il Fondo integra le risorse del Fondo sociale locale di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), programmato dagli Enti locali per l'anno 2009 nell'ambito del Programma attuativo del piano di zona per la salute ed il benessere sociale - anno 2009. Tale fondo è ripartito fra gli Enti capofila dei piani di zona ed è finalizzato ai seguenti obiettivi:
a) sostegno al reddito per i nuclei in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'espulsione dal mondo del lavoro di uno o più membri;
b) sostegno alla genitorialità e agli impegni di cura verso i figli per le famiglie a rischio di povertà/emarginazione;
c) avvio di un percorso a tutela dei minori a rischio di abbandono, maltrattamento, violenza.
3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 2009, la somma di euro 5.000.000,00 a valere sul Capitolo 57160 "Fondo sociale regionale straordinario. Contributi agli Enti locali finalizzati a contenere gli effetti della crisi economica ed occupazionale sulle comunità locali", afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 - Fondo sociale regionale straordinario.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.