LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di Euro 1.815.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.
2.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 22 del 2008 è sostituita dalla seguente:
"b) | Cap. 25564 | "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercia-lizzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" |
Esercizio 2009: | Euro | 5.552.000,00 |
Esercizio 2010: | Euro | 5.552.000,00 |