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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6

GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 7 luglio 2009

Art. 11
1.
All'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2000, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c bis) salvaguardare le zone ad alto valore ambientale, biologico, paesaggistico e storico;";
b)
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f bis) promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, allo scopo di contribuire alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile.".

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