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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6

GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 7 luglio 2009

Art. 18
1.
All'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge e delle relative varianti, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:";
b)
al comma 1, lettera a), le parole
"le previsioni "
sono sostituite dalle seguenti:
"le prescrizioni ";
c)
al comma 1, lettera b), le parole
"le prescrizioni"
sono sostituite dalle seguenti:
"le previsioni";
d)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione ovvero cinque anni se lo strumento, entro un anno dall'adozione, è trasmesso ai fini della formulazione delle riserve o delle osservazioni:
a) alla Provincia, nel caso di piani comunali;
b) alla Regione, nel caso di piani provinciali.".

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