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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6

GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 7 luglio 2009

Art. 27
1.
All'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che articola le linee di azione della programmazione regionale, dando attuazione agli accordi di cui all'articolo 13, comma 3-ter. Il PTCP ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), definisce l'assetto del territorio limitatamente agli interessi sovracomunali, che attengono:
a) al paesaggio;
b) all'ambiente;
c) alle infrastrutture per la mobilità;
d) ai poli funzionali e agli insediamenti commerciali e produttivi di rilievo sovracomunale;
e) al sistema insediativo e ai servizi territoriali, di interesse provinciale e sovracomunale;
f) ad ogni altra materia per la quale la legge riconosca espressamente alla Provincia funzioni di pianificazione del territorio.
2. Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale, ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1. A tal fine il piano:
a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;
b) individua, in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, scenari di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento degli insediamenti e dei servizi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1;
d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali;
e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo per tutto il territorio provinciale le condizioni e i limiti al consumo di territorio non urbanizzato, nell'osservanza del principio generale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), nonché i requisiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente.".

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