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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6

GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 7 luglio 2009

Art. 30
1.
All'articolo 29 della legge regionale n. 20 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 sono soppresse le seguenti parole:
"la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il regolamento contiene altresì";
b)
al comma 2, la parola
"disciplina"
è sostituita dalle seguenti:
"stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi";
c)
al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b bis) le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
d)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Il RUE può stabilire, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi.";
e)
al comma 3, le parole
"al comma 2"
sono sostituite dalle seguenti:
"ai commi 2 e 2-bis";
f) al comma 4 la lettera a) è soppressa.

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