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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6

GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 7 luglio 2009

Art. 36
1.
All'articolo 35 della legge regionale n. 20 del 2000, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, le parole
"Per i PUA che non apportino variante al POC il Comune procede, dopo l'adozione, al loro deposito"
sono sostituite dalle seguenti:
"Dopo l'adozione il Comune procede al deposito dei PUA";
b)
alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole:
", fermo restando che l'atto di autorizzazione o il preavviso di diniego dello stesso sono comunicati agli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, completa della necessaria documentazione.";
c)
al comma 4, sono soppresse le parole:
"Qualora apporti variante al POC," e le parole: "Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.";
d)
al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
"Il Comune, qualora non siano stati espressi sul PUA i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, convoca per la loro acquisizione una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, prima dell'invio alla Provincia del piano adottato. I lavori della conferenza di servizi sono conclusi comunque entro il termine perentorio di trenta giorni.".

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