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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6

GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 7 luglio 2009

Art. 62
1.
Al comma 4 dell'articolo 16-bis della legge regionale n. 37 del 2002, è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Le stesse previsioni trovano applicazione altresì per tutte le opere di difesa del suolo, anche qualora ricadenti in aree non perimetrate ai sensi della normativa vigente.".
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 16-bis della legge regionale n. 37 del 2002 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche qualora la realizzazione delle opere di cui al comma 4 non richieda l'acquisizione coattiva delle aree o l'imposizione coattiva di servitù.".

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