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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6

GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 7 luglio 2009

Art. 8
1.
All'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'assegnazione dei finanziamenti regionali avviene sulla base di un bando, approvato dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le procedure di assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito dai commi successivi. I finanziamenti regionali possono essere altresì assegnati dall'accordo di programma di approvazione dei programmi speciali d'area, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), ovvero da atti di programmazione negoziata, quali le intese per l'integrazione delle politiche territoriali attuative del Documento unico di programmazione, che ricomprendono tra le loro previsioni programmi di riqualificazione urbana, elaborati ed approvati ai sensi del Titolo I della presente legge.";
b)
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"a) lo svolgimento delle procedure concorsuali e partecipative, di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis, ivi comprese eventuali forme di rimborso a parziale copertura dei costi sostenuti dai soggetti privati, l'elaborazione del programma di riqualificazione urbana e lo svolgimento dei concorsi di architettura;".

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