LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6
GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 7 luglio 2009
TITOLO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N. 19
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998
1.
All'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La Regione favorisce le iniziative che a livello locale promuovono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi della riqualificazione urbana attraverso l'istituzione di processi partecipativi o di laboratori di urbanistica partecipata e incentiva il ricorso da parte dei Comuni a procedure concorsuali che consentano la scelta del progetto che meglio corrisponde agli obiettivi di qualità attesi.";
d)
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Il Titolo I della presente legge continua a trovare applicazione nei Comuni dotati di PRG approvato nell'osservanza della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del territorio), e fino all'approvazione del Piano strutturale comunale, in conformità alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Per l'approvazione di programmi di riqualificazione in variante agli strumenti di pianificazione trovano applicazione i limiti previsti dall'art. 41 della legge regionale n. 20 del 2000.
"2 ter. A seguito dell'approvazione del Piano strutturale comunale, trova applicazione la disciplina della legge regionale n. 20 del 2000 relativa agli interventi di riqualificazione urbana, come integrata da quanto disposto dal Titolo I della presente legge.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio comunale, con apposita delibera su proposta della Giunta, individua gli ambiti del territorio comunale urbanizzato, anche non caratterizzati per una continuità spaziale, da assoggettare a riqualificazione, ricomprendendo in essi, oltre alle aree e agli immobili strettamente interessati dagli interventi, le aree urbane interessate dagli effetti della riqualificazione. La medesima delibera definisce i tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualità energetica, ambientale, sociale e architettonica che si intendono realizzare in ciascuno degli ambiti, sulla base del Documento programmatico per la qualità urbana di cui al comma 1-ter. Il Consiglio comunale, con il medesimo provvedimento:
a) individua le modalità di svolgimento dei processi partecipativi dei cittadini interessati dalle successive fasi di elaborazione e approvazione del programma di riqualificazione urbana;
b) può stabilire che in tali ambiti di intervento, per l'attuazione del programma di riqualificazione, debba svolgersi un concorso di architettura ai sensi dell'articolo 4-bis.";
b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Al fine di avviare il processo di individuazione degli ambiti da assoggettare a riqualificazione urbana ai sensi del comma 1, il Consiglio comunale approva un apposito documento di indirizzo che prevede una prima indicazione dei tessuti urbani che presentano condizioni di degrado edilizio, ambientale e sociale e degli obiettivi generali da perseguire attraverso interventi di riqualificazione degli stessi, anche sviluppando processi partecipativi dei cittadini interessati. Per elaborare la proposta di delibera di cui al comma 1, la Giunta comunale, sulla base del documento di indirizzo ed attuando forme di consultazione e partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, svolge con riguardo al territorio urbanizzato una ricognizione dei fabbisogni di:
a) edilizia residenziale sociale;
b) dotazioni territoriali;
c) interventi per migliorare la qualità e l'accessibilità degli spazi pubblici e la mobilità sostenibile;
d) riqualificazione energetica, ambientale ed architettonica degli edifici e del territorio interessato.
1 ter. A seguito della valutazione di tali fabbisogni la Giunta comunale predispone il Documento programmatico per la qualità urbana che contiene gli obiettivi di riallineamento funzionale e qualitativo che costituiscono, per ciascun ambito di riqualificazione, le priorità di interesse pubblico a cui dovranno essere subordinate le successive procedure partecipative, concorsuali o negoziali, di cui all'articolo 3 per la definizione dei contenuti dei Programmi di riqualificazione urbana. Nel caso in cui siano previste varianti agli strumenti urbanistici vigenti che interessino le aree destinate a verde e servizi, il medesimo Documento assicura il rispetto delle dotazioni minime di cui all'articolo A-24 dell'Allegato alla legge regionale 20 del 2000.";
d)
il comma 4 è così sostituito:
"4. L'attività di cui al presente articolo è svolta assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati interessati, nelle forme più idonee individuate dall'Amministrazione comunale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare ovvero negli ambiti interessati dagli effetti della riqualificazione. La deliberazione di cui al comma 1 si esprime sulle specifiche proposte avanzate da amministrazioni, associazioni e parti sociali e dai cittadini interessati.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998
a)
al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Il concorso è relativo a ciascuno degli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 2 e tiene conto delle priorità individuate nel Documento programmatico per la qualità urbana e dalla delibera del Consiglio comunale assunta a conclusione del processo partecipativo appositamente attivato.";
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998
a)
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nell'osservanza di quanto stabilito dal Documento programmatico per la qualità urbana e tenendo conto delle proposte avanzate dai cittadini che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare, e negli ambiti interessati dagli effetti della riqualificazione, secondo modalità partecipative stabilite dal Comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).";
b)
al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento agli alloggi di edilizia residenziale sociale, nell'osservanza di quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000;";
c)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Il programma di riqualificazione urbana può destinare gli immobili sedi di attività produttive industriali, dismessi o da dimettere, al soddisfacimento del fabbisogno di dotazioni territoriali e di edilizia residenziale sociale, definito ai sensi dell'articolo A-22, comma 3, e dell'articolo A-6-bis dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche attraverso meccanismi perequativi o di permuta o trasferimento di quote del patrimonio edilizio esistente in altre aree idonee destinate all'edificazione ovvero incentivi alla delocalizzazione.".
Art. 5
Introduzione dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 19 del 1998
1.
Nella legge regionale n. 19 del 1998, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
"Art. 4 bis.
Concorsi di architettura
1. Il Consiglio comunale con la delibera di cui all'articolo 2 può stabilire che per l'attuazione del Programma di riqualificazione in ambiti di intervento particolarmente significativi debba essere svolto, di concerto con i soggetti interessati di cui all'articolo 3, un concorso di architettura, allo scopo di selezionare la soluzione progettuale che meglio interpreta gli obiettivi di qualità ambientale e architettonica, anche riferita allo spazio urbano interessato dall'intervento.
2. La Giunta regionale può destinare una quota dei contributi previsti nel Titolo II della presente legge ai Comuni che attivano i Concorsi di architettura, al fine di contribuire al sostegno delle spese per il loro svolgimento. Nella redazione dei bandi di cui al successivo articolo 8, tra i criteri di assegnazione dei contributi è prevista una priorità ai Comuni che attivano tali concorsi.".
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998
1.
L'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998 è così sostituito:
"Art. 6
Società per la trasformazione urbana
1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere attuati, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso la costituzione da parte del Comune di Società di trasformazione urbana (STU) ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), finalizzate alla realizzazione del programma di riqualificazione urbana, nonché alla acquisizione degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione.
2. I proprietari degli immobili ricadenti negli ambiti di riqualificazione urbana individuati dal Comune ai sensi dell'articolo 2, possono partecipare alla STU tramite il conferimento degli immobili alla conclusione delle procedure negoziali di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Per la realizzazione del programma di riqualificazione urbana, la STU può avvalersi di un socio privato operativo scelto tramite procedura di evidenza pubblica il quale sia in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori. In tale ipotesi non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 3.
4. Fuori dal caso di cui al comma 3, la STU può curare la realizzazione degli interventi di riqualificazione, affidandone l'esecuzione esclusivamente a operatori selezionati tramite le procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero appaltando l'esecuzione delle opere pubbliche secondo le normative vigenti in materia.
5. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alle società di cui al comma 1 è disposta con legge, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto. L'Assemblea legislativa regionale stabilisce l'ammontare della quota di capitale sociale da sottoscriversi da parte della Regione, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.".
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998
1.
All'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 19 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", dando priorità al finanziamento dei programmi di riqualificazione caratterizzati dalla pluralità di azioni ed interventi riferibili a politiche settoriali diverse.".
Art. 8
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'assegnazione dei finanziamenti regionali avviene sulla base di un bando, approvato dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le procedure di assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito dai commi successivi. I finanziamenti regionali possono essere altresì assegnati dall'accordo di programma di approvazione dei programmi speciali d'area, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), ovvero da atti di programmazione negoziata, quali le intese per l'integrazione delle politiche territoriali attuative del Documento unico di programmazione, che ricomprendono tra le loro previsioni programmi di riqualificazione urbana, elaborati ed approvati ai sensi del Titolo I della presente legge.";
b)
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"a) lo svolgimento delle procedure concorsuali e partecipative, di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis, ivi comprese eventuali forme di rimborso a parziale copertura dei costi sostenuti dai soggetti privati, l'elaborazione del programma di riqualificazione urbana e lo svolgimento dei concorsi di architettura;".
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1998
1.
All'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1998, le parole sono sostituite dalle seguenti: