LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6
GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 116 del 7 luglio 2009
TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 57
Interpretazione autentica dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000
1. L'articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000 si interpreta nel senso che, in via di prima applicazione della medesima legge regionale, le previsioni dei vigenti piani regolatori generali sono attuate dai Comuni fino a quando le stesse non siano state, espressamente o implicitamente, sostituite o abrogate da quanto stabilito dal PSC, dal RUE o dal POC, ferma restando l'immediata applicazione delle misure di salvaguardia, di cui all'articolo 12 della medesima legge regionale, a seguito dell'adozione di ciascuno dei suddetti piani.
Art. 58
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999, sono inserite, in principio, le seguenti parole:
"Fatti salvi i casi di opere approvate attraverso il procedimento unico di cui agli articoli 36-ter e seguenti della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio),".
Art. 59
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
1.
Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dai seguenti:
"4. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, le necessarie conformità. In relazione alla normativa tecnica per l'edilizia, la conformità delle opere da sanare è dichiarata dal professionista abilitato con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione delle medesime opere.
4 bis. L'accertamento di conformità di cui ai precedenti commi trova applicazione per i lavori realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento secondo quanto disposto dall'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004 . Sulla richiesta del permesso o della denuncia di inizio attività in sanatoria è acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per gli interventi edilizi per i quali il parere è richiesto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.".
2.
Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 23 del 2004, è inserito il seguente:
"Art. 19 bis
Tolleranza
1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro o dimensione delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.".
Art. 60
Proroga dell'efficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del 2008
1. Le disposizioni del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ), continuano a trovare applicazione dal 15 giugno 2009 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Art. 61
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
1.
Nell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, dopo le parole
"strumento urbanistico"
sono aggiunte le seguenti: "sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano".
2.
L'articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 22
Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
1. La richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria, di cui all'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ) è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto strutturale dell'intervento ai sensi della presente legge.".
Art. 62
Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
1.
Al comma 4 dell'articolo 16-bis della legge regionale n. 37 del 2002, è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Le stesse previsioni trovano applicazione altresì per tutte le opere di difesa del suolo, anche qualora ricadenti in aree non perimetrate ai sensi della normativa vigente.".
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 16-bis della legge regionale n. 37 del 2002 è aggiunto il seguente comma:
Art. 63
Definizione di bosco
1. Nelle more dell'approvazione della normativa regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ), trova applicazione la definizione di bosco di cui al comma 6 del medesimo articolo, ai soli fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e della delimitazione dei territori assoggettati a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004 .
Art. 64
Norme transitorie
1. Per il PTR in corso di elaborazione alla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di piano è predisposta e approvata ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'articolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000, come sostituito dall'articolo 26 della presente legge.
2. Per i Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già proceduto alla conclusione della conferenza di pianificazione, la variante specifica al PRG, di cui all'articolo 41, comma 4-bis, della legge regionale n. 20 del 2000, può essere adottata ed approvata a seguito dell'adozione del PSC ed in conformità alle previsioni dello stesso.
3. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già proceduto alla approvazione del documento preliminare del PSC elaborano e adottano i propri strumenti di pianificazione urbanistica secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2000, nel testo previgente.
4. Gli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, introdotti dall'articolo 46 della presente legge, non trovano applicazione per i PSC adottati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i relativi strumenti attuativi.
5. Per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, fino alla stipula degli accordi territoriali di cui al comma 2 dell'articolo A-6-bis dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, si applica la quota del 10%:
a) per la definizione nel PSC del fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, di cui al comma 1 del medesimo articolo A-6-bis;
b) per la definizione nel POC della quota di aree da cedere al Comune a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo A-6-ter, comma 1, lettera a).
6. La lettera b) dell'articolo 36-ter, comma 4, della L.R. n. 20 del 2000 non trova applicazione per due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
7. L'articolo 20, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito con modifiche dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 si applica anche agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attività o domanda per il rilascio del permesso di costruire, nell'osservanza di quanto disposto dalla legge regionale n. 19 del 2008.
Art. 65
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 4 dell'articolo 23 e il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 20 del 2000.