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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 luglio 2009, n. 6

GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2017, n. 24

Art. 63
Definizione di bosco
1. Nelle more dell'approvazione della normativa regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 Sito esterno (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 Sito esterno), trova applicazione la definizione di bosco di cui al comma 6 del medesimo articolo, ai soli fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e della delimitazione dei territori assoggettati a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno.

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