LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 173 del 9 ottobre 2009
Art. 9
Struttura operativa
1. Il CAL si avvale di una struttura operativa alle dirette dipendenze funzionali del Presidente, composta da personale della Regione.
2. Su proposta del Presidente del CAL, la Regione, mediante convenzione, può definire, con le associazioni delle autonomie locali a livello regionale, le collaborazioni necessarie finalizzate al miglior funzionamento dell'organo.
3. È istituito un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento dell'attività dell'organo.