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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 173 del 9 ottobre 2009

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Composizione
Art. 3 - Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti
Art. 4 - Organizzazione
Art. 5 - Durata in carica
Art. 6 - Pareri
Art. 7 - Riunioni congiunte degli organi
Art. 8 - Altre attività
Art. 9 - Struttura operativa
Art. 10 - Norma transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. È istituito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie locali della regione e di consultazione e coordinamento fra queste e la Regione Emilia-Romagna.
2. La presente legge, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, dello Statuto, ne disciplina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento, nonché le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 2 del medesimo articolo.
Art. 2
Composizione
1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da componenti di diritto e componenti elettivi.
2. Sono componenti di diritto:
a) i presidenti delle Province;
b) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.
3. Sono componenti elettivi ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la metà appartenenti a Comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), eletti secondo le procedure di cui all'articolo 3.
4. Il CAL ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.
Art. 3
Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti
1. Ai fini dell'elezione dei componenti del CAL di cui all'articolo 2, comma 3, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti.
2. L'assemblea dei sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati composta da tutti i sindaci aventi diritto al voto, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione. L'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e i componenti sono ammessi a votare per un periodo di almeno otto ore. È presieduta dal Presidente dell'Assemblea legislativa o da un consigliere regionale da lui delegato, che nomina due sindaci in veste di scrutatori.
4. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in lista. Il voto è valido ogni volta che sia chiara l'individuazione del candidato votato e la scheda non presenti segni evidenti di riconoscimento dell'elettore.
5. Al termine delle votazioni il Presidente dell'Assemblea legislativa procede allo scrutinio e dichiara eletti i ventidue candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se nel numero degli eletti non è compreso il numero previsto dei sindaci di Comuni montani, il Presidente dichiara eletti i sindaci di Comuni montani che hanno ricevuto il maggior numero di voti, in sostituzione degli ultimi risultati eletti, fino a raggiungere obbligatoriamente la composizione di cui all'articolo 2, comma 3. Qualora non vengano rispettate le proporzioni tra i componenti elettivi si procede a nuova votazione. Quindi determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti, con indicazione della eventuale qualifica di Comune montano, a parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. Quindi trasmette gli atti dell'assemblea al Presidente della Regione.
6. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di sindaco viene espunto dalla graduatoria.
7. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti del CAL e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro trenta giorni.
8. La seduta di insediamento è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente.
Art. 4
Organizzazione
1. Il CAL nella sua prima seduta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto.
2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.
3. Il Consiglio si articola in commissioni permanenti per materia, le cui potestà ed attività sono disciplinate dal regolamento interno in correlazione con le disposizioni del regolamento dell'Assemblea legislativa. Il regolamento interno prevede il quorum strutturale e funzionale delle commissioni. Il Comitato di Presidenza stabilisce i casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza dell'atto sottoposto, è rilasciato direttamente dalla commissione. Anche in tali casi si pronuncia comunque l'intero Consiglio se lo richiede un terzo dei componenti la commissione, purché entro i termini previsti dal regolamento dell'Assemblea legislativa.
4. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti di diritto del CAL possono delegare alla partecipazione alle commissioni un assessore della propria Giunta.
Art. 5
Durata in carica
1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta del Presidente del CAL.
2. Il CAL viene rinnovato per la quota di componenti di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dei Comuni della regione.
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani.
4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi.
5. Se nella durata del mandato cessa dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.
6. Se cessa dalla carica un componente di diritto subentra allo stesso il nuovo sindaco o presidente di Provincia.
7. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.
Art. 6
Pareri
1. Il CAL esprime pareri su richiesta dell'Assemblea legislativa nei casi previsti dall'articolo 23, comma 3, dello Statuto e in ogni altro caso in cui essa lo richieda, secondo le disposizioni del regolamento dell'Assemblea stessa, nonché alla Giunta regionale su richiesta di questa.
Art. 7
Riunioni congiunte degli organi
1. Il rapporto sullo stato delle autonomie di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è presentato all'Assemblea legislativa e al CAL. In tale occasione, o per la discussione di problematiche relative alle autonomie locali, l'Assemblea legislativa e il CAL possono riunirsi in seduta congiunta, secondo le modalità previste dal regolamento dell'Assemblea.
2. Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione e dibattito, anche su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell'Assemblea legislativa, che possono intervenire.
Art. 8
Altre attività
1. Il CAL può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, formulare proposte in materia da inviare all'Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e può richiedere specifici incontri.
2. Il CAL provvede ad assolvere le funzioni ad esso assegnate da altre leggi regionali secondo le modalità e i termini stabiliti da queste o, in mancanza, dalla presente legge o dal proprio regolamento.
Art. 9
Struttura operativa
1. Il CAL si avvale di una struttura operativa alle dirette dipendenze funzionali del Presidente, composta da personale della Regione.
2. Su proposta del Presidente del CAL, la Regione, mediante convenzione, può definire, con le associazioni delle autonomie locali a livello regionale, le collaborazioni necessarie finalizzate al miglior funzionamento dell'organo.
3. È istituito un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento dell'attività dell'organo.
Art. 10
Norma transitoria
1. Il CAL esercita le proprie funzioni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'espletamento delle procedure di elezione di cui all'articolo 3 e comunque non oltre il 30 gennaio 2010, l'organo opera validamente composto dai membri di diritto. Il Presidente della Giunta regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei membri suddetti e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta. Contestualmente il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3.
3. Il Presidente del CAL eletto nella prima seduta resta in carica fino alla seduta successiva agli adempimenti di cui all'articolo 3.
4. Il regolamento previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto è approvato dal Consiglio nella sua composizione definitiva come prevista dall'articolo 2.
5. Nel periodo transitorio, in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 4, relativi al Comitato di presidenza e alle commissioni, il Consiglio opera esclusivamente in seduta plenaria.
6. Al funzionamento dell'organo si applicano in quanto compatibili gli articoli 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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