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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 maggio 2012, n. 4

L.R. 21 novembre 2013, n. 23

(1)(2)

Art. 10
Norma transitoria
1. Il CAL esercita le proprie funzioni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'espletamento delle procedure di elezione di cui all'articolo 3 e comunque non oltre il 30 gennaio 2010, l'organo opera validamente composto dai membri di diritto. Il Presidente della Giunta regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei membri suddetti e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta. Contestualmente il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3.
3. Il Presidente del CAL eletto nella prima seduta resta in carica fino alla seduta successiva agli adempimenti di cui all'articolo 3.
4. Il regolamento previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto è approvato dal Consiglio nella sua composizione definitiva come prevista dall'articolo 2.
5. Nel periodo transitorio, in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 4, relativi al Comitato di presidenza e alle commissioni, il Consiglio opera esclusivamente in seduta plenaria.
6. Al funzionamento dell'organo si applicano in quanto compatibili gli articoli 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Note del Redattore:

L'art. 84 L.R. 27 giugno 2014, n. 7 dispone che nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la presente legge regionale opera validamente composto dai membri di diritto.

Di seguito si riporta il testo dell'art. 11 L.R. 30 aprile 2015, n. 2:

Art. 11 - Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali

1. Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), connessa all'attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL opera validamente nella composizione transitoria già prevista dall'articolo 84 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014). Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina dei membri di diritto e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta.

2. Alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), risultano essere i seguenti:a) il Sindaco della Città metropolitana; b) i presidenti delle Province; c) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

3. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

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