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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 maggio 2012, n. 4

L.R. 21 novembre 2013, n. 23

(1)(2)

Art. 5

(sostituiti commi 3 e 4, abrogato comma 7 da art. 1 L.R. 24 maggio 2012, n. 4)

Durata in carica
1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta del Presidente del CAL.
2. Il CAL viene rinnovato per la quota di componenti di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dei Comuni della regione.
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, l'organo opera validamente composto dai restanti componenti in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi. In tal caso non è richiesto il rispetto delle proporzioni tra i componenti elettivi indicate dall'articolo 2, comma 3.
4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi.
5. Se nella durata del mandato cessa dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.
6. Se cessa dalla carica un componente di diritto subentra allo stesso il nuovo sindaco o presidente di Provincia.
7. abrogato.

Note del Redattore:

L'art. 84 L.R. 27 giugno 2014, n. 7 dispone che nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la presente legge regionale opera validamente composto dai membri di diritto.

Di seguito si riporta il testo dell'art. 11 L.R. 30 aprile 2015, n. 2:

Art. 11 - Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali

1. Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), connessa all'attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL opera validamente nella composizione transitoria già prevista dall'articolo 84 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014). Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina dei membri di diritto e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta.

2. Alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), risultano essere i seguenti:a) il Sindaco della Città metropolitana; b) i presidenti delle Province; c) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

3. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

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