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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 ottobre 2009, n. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI(1)(2)(3)

Argomenti:
- Assetto Istituzionale-> Organi regionali
- Assetto Istituzionale-> Sistema regionale e delle Autonomie locali

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Composizione
Art. 3 - Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti
Art. 4 - Organizzazione e funzionamento
Art. 5 - Durata in carica
Art. 6 - Pareri
Art. 7 - Riunioni congiunte degli organi
Art. 8 - Altre attività
Art. 9 - Struttura operativa
Art. 10 - Norma transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. È istituito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie locali della regione e di consultazione e coordinamento fra queste e la Regione Emilia-Romagna.
2. La presente legge, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, dello Statuto, ne disciplina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento, nonché le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 2 del medesimo articolo.
Art. 2

(abrogato comma 4 da art. 1 L.R. 24 maggio 2012, n. 4, poi sostituito intero articolo da art. 13 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Composizione
1. Il CAL è così composto:
a) il Sindaco della Città metropolitana di Bologna;
b) i Presidenti delle Province;
c) i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
d) 18 Sindaci designati con le modalità indicate nel comma 2.
2. La Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Bologna prevista dall'articolo1, comma 7, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e per le altre Province l'Assemblea dei Sindaci di cui al medesimo articolo 1, comma 54, lettera c), designano al loro interno due Sindaci scelti fra i presidenti delle Unioni costituite negli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) di cui uno relativo a Unioni montane, ove presenti.
Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti
abrogato.
Art. 4

(sostituito comma 6 da art. 1 L.R. 24 maggio 2012, n. 4, poi modificato comma 5 da art. 7 L.R. 21 novembre 2013, n. 23, infine sostituito intero articolo da art. 13 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Organizzazione e funzionamento
1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale convoca la seduta di insediamento che è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il CAL nella seduta di insediamento elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto.
2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.
3. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica. Il regolamento interno può disciplinare le relative modalità di svolgimento. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.
5. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.
6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un componente della propria Giunta o un Consigliere delegato alla partecipazione alle sedute del CAL.
Art. 5

(sostituiti commi 3 e 4, abrogato comma 7 da art. 1 L.R. 24 maggio 2012, n. 4, infine sostituito intero articolo da art. 13 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Durata in carica
1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia o di Presidente di Unione di Comuni. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente del CAL, dal Presidente della Regione con proprio decreto, che provvede altresì a designare il nuovo Sindaco, o il nuovo presidente di Provincia. Qualora decada un Presidente di Unione, si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2. Il Presidente della Regione, su richiesta del Presidente CAL, provvede con decreto alla nomina.
2. Se decade dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.
Art. 6
Pareri
1. Il CAL esprime pareri su richiesta dell'Assemblea legislativa nei casi previsti dall'articolo 23, comma 3, dello Statuto e in ogni altro caso in cui essa lo richieda, secondo le disposizioni del regolamento dell'Assemblea stessa, nonché alla Giunta regionale su richiesta di questa.
Art. 7
Riunioni congiunte degli organi
1. Il rapporto sullo stato delle autonomie di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è presentato all'Assemblea legislativa e al CAL. In tale occasione, o per la discussione di problematiche relative alle autonomie locali, l'Assemblea legislativa e il CAL possono riunirsi in seduta congiunta, secondo le modalità previste dal regolamento dell'Assemblea.
2. Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione e dibattito, anche su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell'Assemblea legislativa, che possono intervenire.
Art. 8
Altre attività
1. Il CAL può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, formulare proposte in materia da inviare all'Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e può richiedere specifici incontri.
2. Il CAL provvede ad assolvere le funzioni ad esso assegnate da altre leggi regionali secondo le modalità e i termini stabiliti da queste o, in mancanza, dalla presente legge o dal proprio regolamento.
Art. 9
Struttura operativa
1. Il CAL si avvale di una struttura operativa alle dirette dipendenze funzionali del Presidente, composta da personale della Regione.
2. Su proposta del Presidente del CAL, la Regione, mediante convenzione, può definire, con le associazioni delle autonomie locali a livello regionale, le collaborazioni necessarie finalizzate al miglior funzionamento dell'organo.
3. È istituito un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento dell'attività dell'organo.
Norma transitoria
abrogato.

Note del Redattore:

L'art. 84 L.R. 27 giugno 2014, n. 7 dispone che nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la presente legge regionale opera validamente composto dai membri di diritto.

Di seguito si riporta il testo dell'art. 11 L.R. 30 aprile 2015, n. 2:

Art. 11 - Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali

1. Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), connessa all'attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL opera validamente nella composizione transitoria già prevista dall'articolo 84 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014). Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina dei membri di diritto e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta.

2. Alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), risultano essere i seguenti:a) il Sindaco della Città metropolitana; b) i presidenti delle Province; c) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

3. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

Ai sensi dell'art. 13 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 in sede di prima applicazione, fino alla nomina di tutti i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), il CAL opera con i soli membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

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