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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 15

INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 4 novembre 2009

Art. 10
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario delle merci. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) quanti servizi di trasporto ferroviario aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual è stato l'incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;
b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziate ed il grado di copertura dell'intervento;
c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo. In occasione della discussione della clausola valutativa dal terzo anno l'Assemblea legislativa può decidere di sospendere il finanziamento per il triennio successivo.

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