LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 15
INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 4 novembre 2009
Art. 11
Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione per consentire una sollecita attuazione della presente legge la Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della stessa dà corso agli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3.