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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 15

INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 4 novembre 2009

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) per trasporto intermodale a treno completo si intende il trasporto di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando unità di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
b) per trasporto tradizionale a treno completo si intende il trasporto ferroviario di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali (carri coperti, pianali, ad alte sponde, a tramoggia, a tetto apribile e altre tipologie di uso corrente) per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
c) per traffico tradizionale diffuso si intende il trasporto a collettame e a carro diffuso, effettuato assemblando e organizzando la spedizione di carri tradizionali di diversi utenti del servizio ferroviario;
d) per autostrada viaggiante si intende il trasporto di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari a pianale ribassato per tutta la loro lunghezza;
e) per impresa logistica si intende qualsiasi impresa pubblica o privata che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto tradizionale o intermodale, marittimo o terrestre, o multimodale, disponendo di mezzi propri per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari;
f) per traffico aggiuntivo, o servizio aggiuntivo, rispetto all'annualità precedente si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti e di nuovi servizi di trasporto ferroviario su tragitti esistenti, rispetto all'esercizio precedente;
g) per costi esterni del traffico merci su strada, si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo dell'infrastruttura e alla congestione.

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