LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 15
INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 4 novembre 2009
Art. 3
Oggetto degli interventi
1. Per i fini indicati all'articolo 1 la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto ferroviario:
a) servizi di trasporto intermodale a treno completo;
b) servizi di trasporto tradizionale a treno completo.
2. Non possono essere concessi contributi relativi al traffico tradizionale diffuso e all'autostrada viaggiante.
3. I contributi sono finalizzati a compensare la differenza dei costi esterni aggiuntivi del trasporto su strada rispetto al trasporto su rotaia, con particolare riferimento al trasporto ferroviario di corto raggio.
4. Il contributo regionale intende incidere su tutti i costi del servizio di trasporto, compresi tutti gli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovre.