LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 15
INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 4 novembre 2009
Art. 4
Destinatari dei contributi
1. Sono destinatarie dei contributi tutte le imprese logistiche e le imprese ferroviarie, anche in forma consorziata o cooperativa, regolarmente costituite e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'UE, che organizzano il trasporto ferroviario.