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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 15

INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 4 novembre 2009

Art. 5
Durata e modalità della contribuzione
1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per un massimo di tre anni dalla sua entrata in vigore.
2. La domanda di contributo deve essere corredata da una relazione descrittiva dell'iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3:
a) le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa;
b) i benefici attesi dalla realizzazione dei servizi;
c) le fonti di finanziamento pubbliche, oltre a quelle regionali, a copertura della spesa prevista.
3. La Giunta regionale fissa entro il mese di febbraio di ogni anno i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo della domanda, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande, i termini e le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei contributi, con atto da pubblicare sul sito della Regione Emilia-Romagna e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La Regione, per l'esame delle domande, si potrà avvalere di un nucleo tecnico di valutazione.

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