Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 15

INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 4 novembre 2009

Art. 6
Misura dei contributi
1. I contributi sono concessi, a fondo perduto, per ogni servizio ferroviario aggiuntivo rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda, con origine e destinazione, ovvero con origine o destinazione presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Per il primo anno di contribuzione sono concessi contributi in relazione ai servizi ferroviari aggiuntivi rispetto a quelli effettuati nel semestre precedente all'entrata in vigore della legge.
2. Il servizio aggiuntivo deve essere costituito almeno da due treni alla settimana.
3. Possono essere presentate domande di contributo per più servizi da organizzarsi anche sul medesimo tragitto.
4. Il contributo è calcolato su base chilometrica fino ad un massimo di centoventi chilometri, anche se il tragitto è di lunghezza superiore.
5. Per ciascun servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo per la durata minima di un anno e fino ad un massimo di tre anni. Le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno priorità nell'assegnazione del contributo. L'impresa che beneficia del contributo per servizi della durata di un anno, non può chiedere il contributo per il finanziamento dei medesimi servizi anche l'anno successivo.
6. L'entità del contributo è stabilita in misura decrescente per ogni anno, salvo che per la quota di servizio aggiuntivo rispetto all'anno precedente, secondo le seguenti modalità:
a) per il primo anno è pari a 1 centesimo di euro per tonnellata al chilometro;
b) per il secondo anno è pari a 0,9 centesimi di euro per tonnellata al chilometro;
c) per il terzo anno è pari a 0,8 centesimi di euro per tonnellata al chilometro.
7. Il contributo è ridotto di una percentuale pari al 30 per cento, nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa ferroviaria.
8. L'importo massimo del contributo annuale concesso ad ogni impresa beneficiaria può essere fino a:
a) 400.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di un anno;
b) 500.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di due anni;
c) 600.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di tre anni.
9. I contributi non possono in ogni caso superare il 30 per cento del costo totale del trasporto ferroviario, comprensivo degli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovre.
10. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disponibilità.

Espandi Indice