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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 15

INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 4 novembre 2009

Art. 8
Divieto di cumulo contributivo
1. I contributi previsti per i chilometri di tragitto finanziati dalla presente legge, come definiti all'articolo 6, comma 4, non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative. La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio non sono stati richiesti, né ottenuti, né si richiederanno, per i due anni successivi, altri finanziamenti con leggi regionali, statali, comunitarie o regolamenti a carattere locale.

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