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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 16

MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 4 novembre 2009

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, (Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli "regolamento unico OCM") ed altresì al titolo IV del regolamento (CE) n. 555/2008 del 27 giugno 2008 (Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479 del 2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo), la Regione disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relative alle superfici vitate impiantate illegalmente.
2. La presente legge disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale produttivo viticolo nel rispetto della normativa comunitaria richiamata al comma 1 e delle disposizioni nazionali emanate in materia.
3. Per superfici vitate illegali si intendono le superfici impiantate a partire dal 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.
4. Ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 555 del 2008, le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano ai vigneti ad uso familiare, la cui superficie non sia superiore a 0,1 ettari e la cui produzione sia destinata al consumo familiare.

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