Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 16

MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 4 novembre 2009

Art. 2
Funzioni delle Province, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni
1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge sono accertate dalle Province e dalle Comunità Montane ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), nonché dagli altri enti che sono subentrati alle Comunità Montane nell'esercizio delle relative funzioni ai sensi della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), di seguito indicate come Amministrazioni.
2. Gli enti di cui al comma 1 provvedono altresì all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed introitano i relativi proventi.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle previste all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale).
4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 Sito esterno.

Espandi Indice