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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 16

MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 4 novembre 2009

Art. 8
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo
1. E' fatto obbligo a ciascun conduttore di:
a) effettuare, entro sessanta giorni dalla fine della campagna in cui ha preso in conduzione le superfici vitate, la dichiarazione delle stesse per la definizione del potenziale viticolo aziendale;
b) comunicare qualsiasi variazione al potenziale viticolo dell'azienda, aggiornando la relativa dichiarazione entro sessanta giorni dal termine della campagna viticola nella quale le variazioni sono avvenute.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 Euro per ogni ettaro di superficie non dichiarata, con un minimo pari a 200,00 Euro, il produttore che non effettua o effettua in maniera incompleta la dichiarazione delle superfici vitate di cui al comma 1, lettera a).
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 Euro il produttore che non rispetta l'obbligo di cui al comma 1, lettera b).
4. Il produttore che intenda impiantare, estirpare ai fini della concessione del diritto, reimpiantare o acquistare da terzi il diritto al fine di reimpianto deve presentare domanda di autorizzazione alle Amministrazioni.
5. Il produttore, che pur dimostrando di aver rispettato le norme sul potenziale viticolo, estirpa o reimpianta una superficie vitata senza aver presentato la domanda di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 Euro per ogni ettaro di superficie interessata, con un minimo di 200,00 Euro.
6. I diritti di reimpianto, originati da superfici vitate per le quali il produttore non abbia provveduto alla richiesta di autorizzazione all'estirpazione, sono trasferiti alla riserva regionale, se il produttore non provvede al pagamento della sanzione di cui al comma 5 entro i termini ovvero non presenta domanda per il rilascio del diritto entro sessanta giorni dal pagamento della sanzione.
7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 Euro il produttore che, avendo presentato la domanda di cui al comma 4, inizi i lavori senza la relativa autorizzazione.
8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 Euro il produttore che non effettua le comunicazioni di avvenuta estirpazione o avvenuto impianto o le effettua oltre i termini previsti nelle relative disposizioni regionali ovvero che le effettua senza aver terminato i lavori.
9. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 200,00 Euro il produttore che, beneficiando di contributi pubblici per la ristrutturazione e riconversione vigneti, non informa le Amministrazioni, prima della comunicazione di fine lavori, di realizzare un impianto difforme da quanto prescritto nell'autorizzazione di cui al comma 4.
10. Ai fini dell'applicazione del comma 9, per difformità dell'impianto s'intende la difformità di localizzazione del medesimo ovvero la difformità tecnica in relazione al vitigno, sesto d'impianto o forma di allevamento.

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