LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 16
MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 4 novembre 2009
Art. 9
Disposizioni di attuazione
1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina, con proprio provvedimento, termini e modalità di cui all'articolo 7, comma 3.