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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 19

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TREBBIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2011 n. 24

INDICE

Art. 1 - Istituzione del Parco regionale, finalità e obiettivi gestionali
Art. 2 - Strumenti di pianificazione e di attuazione
Art. 3 - Ente di gestione
Art. 4 - Zonizzazione
Art. 5 - Disposizioni generali per la gestione del Parco
Art. 6 - Norme di salvaguardia
Art. 7 - Misure di incentivazione, sostegno e promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio
Art. 8 - Sorveglianza territoriale e sanzioni
Art. 9 - Norme transitorie e finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del Parco regionale, finalità e obiettivi gestionali
1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale fluviale del Trebbia. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro, Rottofreno ed è individuato dalla carta allegata alla presente legge.
2. Le finalità istitutive del Parco sono:
a) conservazione della biodiversità, attraverso la tutela dell'insieme delle specie animali e vegetali, dei sistemi ecologici e degli habitat naturali e seminaturali;
b) tutela e ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi idrogeologici;
c) tutela e riqualificazione del paesaggio e dei valori storico-culturali del territorio;
d) recupero di aree marginali e di ambienti degradati;
e) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale basate su un uso sostenibile delle risorse naturali;
g) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla presenza e all'evoluzione degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;
h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale sostenibile.
3. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
a) la ricerca scientifica in campo naturalistico, in particolare quella connessa alla conoscenza del patrimonio naturale, e la ricerca scientifica in campo storico ed archeologico;
b) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali ed allo stato di conservazione delle specie animali e vegetali;
c) la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio del Parco;
d) il recupero dell'alveo del fiume e delle sue pertinenze ad una condizione di naturalità e funzionalità ecologica;
e) la tutela e la valorizzazione delle emergenze ambientali attraverso il mantenimento o il recupero delle attività tradizionali controllate e la promozione delle attività agricole eco-compatibili, tipiche e di qualità;
f) il monitoraggio costante delle popolazioni di fauna, con particolare riferimento alle specie potenzialmente dannose per l'agricoltura, per attuare sistemi per la prevenzione e la minimizzazione dei danni alla colture e per programmare gli eventuali interventi di controllo e contenimento numerico volti ad attenuare gli effetti delle popolazioni selvatiche sulle colture;
g) la razionalizzazione dell'attività estrattiva e la riqualificazione degli ambiti interessati dalle coltivazioni di cava, dagli impianti di trasformazione e dalla viabilità di servizio, al fine di recuperare progressivamente all'originaria naturalità le fasce di pertinenza fluviale;
h) la riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica dei luoghi degradati o dismessi da precedenti attività;
i) la promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni residenti;
j) la promozione della conoscenza della ricca e particolare storia naturale e antropica del fiume Trebbia e del territorio circostante, come elemento centrale delle politiche pubbliche e della fruizione diffusa;
k) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l'informazione e l'educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori;
l) la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile;
m) la promozione di specifici accordi tra l'Ente di gestione e gli altri Enti locali al fine della semplificazione delle procedure autorizzative, in particolare per le attività delle aziende agricole presenti all'interno del territorio del Parco, ivi compresa la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Strumenti di pianificazione e di attuazione
1. abrogato.
Ente di gestione
1. abrogato.
Art. 4
Zonizzazione
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, l'area del Parco, individuata nella carta allegata alla presente legge, viene suddivisa in tre zone:
a) Zona B, di protezione generale: area ad elevata naturalità, non sempre in equilibrio a causa degli usi plurimi delle risorse naturali, articolata in due sottozone:
1. B1, area del sistema fluviale: comprende alveo e pertinenze del fiume Trebbia con ampio greto fluviale impostato sulla conoide del fiume con alveo attivo a rami anastomizzati; presenza di pozze e raschi, di terrazzi fluviali del greto consolidato, di foreste riparie, e delle morfologie tipiche delle confluenze nel fiume Po, con porzione di alveo a sabbioni; ospita numerosi habitat d'interesse comunitario: forme vegetazionali degli alvei fluviali: arbustiva pioniera e legnosa, erbacea, nitrofila annuale; vegetazione pioniera a sedum, praterie semiaride, formazioni riparie a pioppi e salici e lembi di ontaneti; la fauna ittica è caratterizzata da specie d'interesse comunitario e localmente rare, è sito di nidificazione, svernamento e rotta migratoria per avifauna di interesse conservazionistico (comunitario, regionale e locale) legata agli ambienti dei prati aridi, dei greti arbustati fluviali e delle zone umide temporanee;
2. B2, area del bosco di Croara: bosco maturo di latifoglie mesofile, ricadente nell'ambito del Physospermo-Quercetum petraeae, condizione relittuale nella fascia pedecollinare regionale; presenza di radure intercluse nel bosco;
b) Zona C, di protezione e di valorizzazione agro-ambientale: ospita principalmente aree agricole; presenti anche aree degradate da naturalizzare e l'area militare denominata "Polveriera di Gossolengo";
c) Zona D, comprendente il tessuto urbano e urbanizzabile: presenza marginale di aree urbane, con i piccoli centri di Rivalta e Cisiano di sotto, presenza di un Golf club all'interno della frazione Croara.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, alle zone suddette si aggiunge, non ricompresa nel perimetro del Parco, l'Area Contigua, che interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo. Nell'Area Contigua ricadono anche poli estrattivi e impianti per la lavorazione degli inerti. Si intendono inoltre appartenenti all'Area Contigua: le infrastrutture viabilistiche, statali, regionali, provinciali e comunali, con l'esclusione delle strade vicinali e arginali; sono in essa comprese inoltre le infrastrutture ferroviarie di attraversamento delle aree di parco, esistenti o previste da progetti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, e, nel caso di infrastrutture sopraelevate sull'alveo, le strutture di sostegno, nonché le aree interessate da interventi di sistemazione e ammodernamento delle infrastrutture medesime.
Art. 5
Disposizioni generali per la gestione del Parco
1. Per quanto riguarda le attività istituzionali del ministero della difesa valgono le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 Sito esterno (Nuova regolamentazione delle servitù militari) e al decreto legislativo 29 novembre 1997, n. 464 Sito esterno (Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno).
2. L'esercizio dell'attività venatoria in Area Contigua è organizzato in collaborazione con l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) interessato.
3. Qualora l'Area Contigua ricada in Zone di Protezione Speciale, si applicano, se più restrittive, le misure di conservazione adottate ai sensi dei provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).
4. E' comunque vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso e il prelievo in deroga di cui all'articolo 9 della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
5. Nelle Aree Contigue, il Piano territoriale del Parco, tenuto conto della pianificazione provinciale di settore e fatte salve le potenzialità dei giacimenti definite dal Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE), stabilisce indirizzi e direttive nei confronti dei Comuni ai fini della redazione dei Piani delle attività estrattive comunali (PAE).
6. Per l'assetto finale delle aree interessate da attività estrattiva in Area Contigua, sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino in materia di attività estrattive, vale quanto segue:
a) le aree, comprese all'interno di ogni polo estrattivo nella fascia più prossima all'alveo del fiume secondo le disposizioni del PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ricomprese automaticamente in zona B1, previo idoneo restauro naturalistico e paesaggistico;
b) le aree ricadenti nella rimanente porzione di ogni polo estrattivo saranno ricomprese automaticamente in zona C e il recupero a fini agricoli potrà avvenire a condizione che venga assicurata una copertura vegetale naturale pari ad almeno il 6% dell'area complessiva.
7. In tutte le zone del parco e nell'Area Contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatta salva la possibilità, in area contigua, di effettuare attività di recupero e/o di trattamento finalizzato al recupero, negli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano esistenti, in corso di realizzazione ovvero previsti nei vigenti strumenti di pianificazione; sono inoltre consentite le attività di smaltimento e recupero rifiuti relative alla gestione delle attività estrattive secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 Sito esterno (Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).
8. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, prima della loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle finalità istitutive e alle Norme di salvaguardia di cui alla presente legge. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2005, gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui al comma successivo.
9. Gli Enti competenti al rilascio di titoli abilitativi o atti autorizzativi o atti di assenso comunque denominati sono tenuti a trasmettere preventivamente all'Ente di gestione del Parco i progetti relativi agli interventi ammessi dalle presenti norme di salvaguardia per le diverse zone per l'acquisizione del nulla-osta di cui all'art. 40 della legge regionale n. 6 del 2005. L'Ente di gestione del Parco, tranne che per le zone D dove non è dovuto, rilascia il nulla-osta motivato entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, oltre il quale il nulla-osta deve intendersi rilasciato positivamente. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini per il rilascio del nulla-osta.
Art. 6
Norme di salvaguardia
1. Fermo quanto stabilito ai precedenti articoli 4 e 5, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia stabilite dal presente articolo.
2. Nella zona B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti e sono vietate le seguenti attività:
a) l'attività venatoria;
b) la circolazione motorizzata ad eccezione della circolazione funzionale allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali e dei mezzi autorizzati;
c) le attività estrattive;
d) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte salve le operazioni di soccorso ed emergenza;
e) l'accensione di fuochi;
f) il campeggio libero;
g) la bonifica delle zone umide;
h) l'immissione di specie alloctone;
i) l'eliminazione della vegetazione autoctona, se non finalizzata alla ricomposizione degli elementi naturali e alla sicurezza idraulica;
j) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
k) la costruzione di nuove opere edilizie, gli ampliamenti degli edifici esistenti e l'esecuzione delle opere di trasformazione del territorio non specificatamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
l) fatto salvo quanto disposto dal comma 11, la realizzazione di nuove strade e piste nonché l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione delle piste temporanee per la gestione idraulica e la protezione civile, per le quali è d'obbligo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'utilizzo.
3. Nelle zone B valgono le seguenti norme:
a) nella zona B1 le opere in alveo e gli interventi idraulici sono ammessi esclusivamente sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento della varietà e molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;
b) nella zona B2 l'attività forestale è consentita compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale e comunque entro i limiti e le modalità previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti;
c) nelle radure della zona B2 sono ammessi l'allevamento e il pascolo allo stato brado;
d) sul patrimonio edilizio esistente vengono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'Allegato alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune interessato.
4. Nella zona C sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e sono vietate le seguenti attività:
a) l'attività venatoria;
b) le attività estrattive;
c) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte salve le operazioni di soccorso ed emergenza;
d) il campeggio libero;
e) la bonifica delle zone umide;
f) la costruzione di nuove opere edilizie non funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco.
5. Nella zona C sono ammesse le seguenti attività:
a) l'allevamento zootecnico, se funzionalmente connesso con l'attività agricola ed esclusivamente di tipo non intensivo, nel rispetto delle norme ambientali ed igienico-sanitarie vigenti;
b) lo spandimento dei reflui zootecnici, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
c) sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo nonché quelli di ristrutturazione edilizia secondo le definizioni di cui alle lett. a), b), c), d) e f) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, anche con mutamento di destinazione d'uso, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune;
d) nuovi interventi edilizi funzionali all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse alla multifunzionalità delle aziende agricole ed alla differenziazione del reddito, purché compatibili con le finalità istitutive del Parco, qualora se ne dimostri il reale fabbisogno tramite un Piano di sviluppo aziendale, nel rispetto delle norme vigenti degli strumenti urbanistici comunali;
e) interventi di manutenzione, ammodernamento ed adeguamento igienico degli impianti tecnologici comunali.
6. In attesa del Piano territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle zone D e in Area Contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati.
7. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in vigore del regolamento di settore di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 6 del 2005, l'attività venatoria in Area Contigua è consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed è disciplinata dal Piano Faunistico Venatorio provinciale e dai relativi calendari venatori, applicando le seguenti limitazioni:
a) per ogni stagione venatoria la caccia non potrà essere svolta successivamente al 31 dicembre, eccetto la caccia di selezione agli ungulati;
b) la caccia potrà essere svolta solo in tre giornate fisse a settimana individuate preventivamente dall'ATC interessato;
c) il territorio ricadente in Area Contigua contribuisce alla capienza complessiva dell'ATC con un numero di cacciatori determinato dal valore dell'indice di densità venatoria, individuato annualmente per l'ATC dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ridotto di un decimo.
8. Fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia, nella zona C del Parco e nell'Area Contigua le manifestazioni cinofile di carattere nazionale e internazionale riconosciute dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana sono ammesse, ad esclusione del periodo dal 1 aprile e il 31 luglio di ogni anno, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità istitutive del Parco.
9. Sino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, nell'Area Contigua sono consentite le attività estrattive secondo quanto previsto e prescritto dalla pianificazione provinciale e comunale di settore, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è consentito portare a termine le attività estrattive in atto sino ad esaurimento delle potenzialità pianificate;
b) per i comparti estrattivi con volumetrie residue inseriti nei poli di Piano comunale delle attività estrattive (PAE) per i quali non sia ancora stata conclusa la procedura di VIA, all'interno della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), dovrà essere acquisito il nulla-osta dell'Ente di gestione del Parco;
c) i nuovi strumenti di pianificazione settoriale e le loro varianti, prima della loro approvazione, sono sottoposti, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 6 del 2005, al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco.
10. Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine dell'attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non compatibili dal PIAE, nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti, dovranno essere incluse in zona B del Parco. Nelle Aree Contigue e internamente ai poli estrattivi potranno essere utilizzate nuove attrezzature mobili, come definite dalla pianificazione di settore, collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento dell'attività.
11. E' fatta salva la viabilità di servizio agli impianti di trasformazione esistenti e alle attività di cava, compresa la viabilità demaniale lungo fiume, all'interno del territorio del Parco e nell'Area Contigua; non potranno essere attivati ulteriori collegamenti viabilistici salvo quelli finalizzati a limitare il disturbo all'ambiente e a ridurre il percorso dei mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto, dalle cave ai cantieri. Tali nuovi tracciati sono sottoposti al nulla-osta di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 6 del 2005 da parte dell'Ente di gestione del Parco e smantellati al termine dei lavori con il ripristino dei luoghi alle condizioni originarie. Al fine di ridurre l'impatto della viabilità in esercizio, in sede di rinnovo delle concessioni in essere al momento di entrata in vigore della presente legge, devono essere previsti interventi di riqualificazione attraverso la riduzione delle esistenti sezioni stradali e il ripristino delle fasce laterali.
Art. 7
Misure di incentivazione, sostegno e promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio
1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e il raggiungimento degli obiettivi gestionali del Parco, l'ente di gestione, in cooperazione con la Regione e gli enti territorialmente interessati, promuove misure di incentivazione, sostegno e promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, ed in particolare:
a) valorizzazione delle produzioni tipiche e locali del parco tramite l'organizzazione di circuiti, vetrine per la commercializzazione e la produzione di materiale informativo specifico inerente il patrimonio vitale della diversità rurale, ambientale e culturale costituito dai prodotti agroalimentari del territorio, dei relativi luoghi e tecniche di produzione;
b) sostegno alla vendita diretta dei prodotti agricoli attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005, di nuovi posteggi, in numero superiore a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno), riservati esclusivamente agli agricoltori le cui aziende siano ubicate all'interno del perimetro dell'area protetta dove ha sede il mercato e che vendano esclusivamente i propri prodotti;
c) supporto alle aziende agricole operanti nel Parco e nell'Area Contigua per la realizzazione di interventi strutturali, strategici per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti di qualità delle aziende stesse;
d) sostegno delle possibili misure ed azioni per lo sviluppo aziendale sulla base del censimento delle aziende agricole, finalizzato ad individuarne l'attuale stato e le vocazioni, anche mediante l'elaborazione di specifiche strategie aziendali per lo sviluppo delle diverse attività integrative del reddito agrario, connesse all'istituzione del Parco, con indicazione delle politiche da avviarsi da parte del parco e con individuazione delle aziende particolarmente vocate allo sviluppo di tali attività integrative;
e) informazione e assistenza per facilitare l'adesione delle aziende interessate alle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale e da altre fonti di finanziamento in campo agricolo;
f) sostegno delle aziende impegnate nell'agricoltura biologica, di quelle vocate alle produzioni tipiche, tradizionali e di qualità, con incoraggiamento delle azioni di conservazione della biodiversità delle specie vegetali ed animali di interesse agricolo;
g) coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di conservazione diretta degli habitat naturali, degli ambienti seminaturali associati all'uso agricolo, di rinaturalizzazione, di manutenzione dei sentieri e delle strutture di fruizione dell'area protetta e di ripristino di elementi di elevato valore paesaggistico o conservazionistico;
h) incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità, in particolare con mantenimento dei prati aridi, trasformazione dei seminativi in prati stabili, utilizzo di coltivazioni poco idroesigenti, messa a riposo a lungo termine dei seminativi allo scopo di creare zone umide, prati umidi, complessi macchia-radura e prati gestiti principalmente per la flora e la fauna selvatica nelle superfici agricole residue all'interno delle aree esondabili, lungo le fasce destinate a corridoi ecologici e ai margini delle zone umide già esistenti;
i) incentivazione alla creazione di sistemi e bacini di fitodepurazione delle acque e di eco-filtri naturali (quali siepi, filari e boschetti) e applicazione delle migliori pratiche di corretta fertilizzazione dei suoli, al fine della riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
j) promozione e sostegno per il ripristino e la conservazione degli spazi naturali e semi-naturali tipici degli elementi dell'agro-ecosistema (filari alberati, siepi, fossati, canalette di scolo e di irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.) e per la gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo secondo modalità compatibili con la riproduzione della fauna selvatica;
k) incentivazione della pratica delle coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica;
l) promozione di modalità di sfalcio dei foraggi non impattanti sui siti riproduttivi della fauna selvatica (in particolare avifauna);
m) promozione di interventi di salvaguardia e miglioramento dei soprassuoli delle aree forestali per accrescerne i caratteri di naturalità e di biodiversità;
n) promozione del recupero, della tutela e della valorizzazione dei patrimonio immobiliare storico-culturale del mondo rurale con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio e sostegno della popolazione rurale;
o) sostegno e incentivazione allo svolgimento di attività di educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e fattorie didattiche.
Sorveglianza territoriale e sanzioni
1. abrogato.
Art. 9
Norme transitorie e finali
1. Per l'anno 2010, al fine di agevolare la costituzione dell'Ente di gestione del Parco, è assegnato alla Provincia un contributo forfetario, stabilito dalla Giunta regionale nell'ambito dei criteri di riparto per le spese di gestione delle aree protette regionali, sulla base di un programma approvato dagli enti locali territorialmente interessati.
2. Fino a quando l'Ente di gestione non si sarà dotato di proprio personale o di personale comandato o distaccato dagli Enti consorziati e dalla Regione, per il rilascio dei nulla-osta e dei pareri di conformità di propria competenza potrà avvalersi del personale degli Enti consorziati, previa sottoscrizione di apposita convenzione.
3. L'Ente di gestione del Parco, d'intesa con la Provincia, ed in collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia interessati, attua un costante monitoraggio delle dinamiche qualitative e quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone B e C del Parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e realizza Piani di gestione faunistici volti al controllo delle specie eventualmente in soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto degli habitat naturali e per diminuire l'impatto sui coltivi da parte della fauna selvatica presente. Nella procedura di adozione dei piani suddetti l'Ente di gestione è tenuto ad acquisire il parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 6 del 2005.
4. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca e la raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei avvengono con le modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e secondo la regolamentazione predisposta dagli Enti delegati.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000.

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