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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 19

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TREBBIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2011 n. 24

Art. 5
Disposizioni generali per la gestione del Parco
1. Per quanto riguarda le attività istituzionali del ministero della difesa valgono le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 Sito esterno (Nuova regolamentazione delle servitù militari) e al decreto legislativo 29 novembre 1997, n. 464 Sito esterno (Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno).
2. L'esercizio dell'attività venatoria in Area Contigua è organizzato in collaborazione con l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) interessato.
3. Qualora l'Area Contigua ricada in Zone di Protezione Speciale, si applicano, se più restrittive, le misure di conservazione adottate ai sensi dei provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).
4. E' comunque vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso e il prelievo in deroga di cui all'articolo 9 della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
5. Nelle Aree Contigue, il Piano territoriale del Parco, tenuto conto della pianificazione provinciale di settore e fatte salve le potenzialità dei giacimenti definite dal Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE), stabilisce indirizzi e direttive nei confronti dei Comuni ai fini della redazione dei Piani delle attività estrattive comunali (PAE).
6. Per l'assetto finale delle aree interessate da attività estrattiva in Area Contigua, sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino in materia di attività estrattive, vale quanto segue:
a) le aree, comprese all'interno di ogni polo estrattivo nella fascia più prossima all'alveo del fiume secondo le disposizioni del PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ricomprese automaticamente in zona B1, previo idoneo restauro naturalistico e paesaggistico;
b) le aree ricadenti nella rimanente porzione di ogni polo estrattivo saranno ricomprese automaticamente in zona C e il recupero a fini agricoli potrà avvenire a condizione che venga assicurata una copertura vegetale naturale pari ad almeno il 6% dell'area complessiva.
7. In tutte le zone del parco e nell'Area Contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatta salva la possibilità, in area contigua, di effettuare attività di recupero e/o di trattamento finalizzato al recupero, negli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano esistenti, in corso di realizzazione ovvero previsti nei vigenti strumenti di pianificazione; sono inoltre consentite le attività di smaltimento e recupero rifiuti relative alla gestione delle attività estrattive secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 Sito esterno (Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).
8. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, prima della loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle finalità istitutive e alle Norme di salvaguardia di cui alla presente legge. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2005, gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui al comma successivo.
9. Gli Enti competenti al rilascio di titoli abilitativi o atti autorizzativi o atti di assenso comunque denominati sono tenuti a trasmettere preventivamente all'Ente di gestione del Parco i progetti relativi agli interventi ammessi dalle presenti norme di salvaguardia per le diverse zone per l'acquisizione del nulla-osta di cui all'art. 40 della legge regionale n. 6 del 2005. L'Ente di gestione del Parco, tranne che per le zone D dove non è dovuto, rilascia il nulla-osta motivato entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, oltre il quale il nulla-osta deve intendersi rilasciato positivamente. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini per il rilascio del nulla-osta.

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