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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 19

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TREBBIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2011 n. 24

Art. 9
Norme transitorie e finali
1. Per l'anno 2010, al fine di agevolare la costituzione dell'Ente di gestione del Parco, è assegnato alla Provincia un contributo forfetario, stabilito dalla Giunta regionale nell'ambito dei criteri di riparto per le spese di gestione delle aree protette regionali, sulla base di un programma approvato dagli enti locali territorialmente interessati.
2. Fino a quando l'Ente di gestione non si sarà dotato di proprio personale o di personale comandato o distaccato dagli Enti consorziati e dalla Regione, per il rilascio dei nulla-osta e dei pareri di conformità di propria competenza potrà avvalersi del personale degli Enti consorziati, previa sottoscrizione di apposita convenzione.
3. L'Ente di gestione del Parco, d'intesa con la Provincia, ed in collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia interessati, attua un costante monitoraggio delle dinamiche qualitative e quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone B e C del Parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e realizza Piani di gestione faunistici volti al controllo delle specie eventualmente in soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto degli habitat naturali e per diminuire l'impatto sui coltivi da parte della fauna selvatica presente. Nella procedura di adozione dei piani suddetti l'Ente di gestione è tenuto ad acquisire il parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 6 del 2005.
4. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca e la raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei avvengono con le modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e secondo la regolamentazione predisposta dagli Enti delegati.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000.

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