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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 novembre 2009, n. 20

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 15 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLE SOCIETÀ FIERISTICHE REGIONALI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 201 del 27 novembre 2009

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'art. 1 comma 3 della L.R. 15 del 2008
Art. 2 - Norma finanziaria
Art. 3 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali) è sostituito dal seguente:
"3. La partecipazione della Regione alla società Bologna Fiere S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di euro 12.000.000,00."
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad _ 1.000.000,00, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del Fondo speciale di cui all'U.P.B. 1.7.2.3.29151 e al capitolo 86620 del bilancio di previsione per l'esercizio 2009, così come modificato dall'apposito provvedimento di variazione dello stesso.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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