LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 21
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 30 novembre 2009
Argomenti:
- Amministrazione regionale->
Norme generali
- Beni, attivita culturali e informazione->
Comunicazione e informazione
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Dopo il comma 8 bis dell'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è inserito il seguente:
"8 ter. L'agenzia può altresì prestare i propri servizi in favore delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) iscritte nell'albo regionale o nei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato nonché dei centri di servizio al volontariato dell'Emilia-Romagna.".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.