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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 22

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 1995, N. 46 (ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA)

(Legge di pura modifica alla L.R. 24 aprile 1995, n. 46 )

BOLLETTINO UFFICIALE n. 203 del 30 novembre 2009

Art. 3
1.
L'articolo 2 della legge regionale n. 46 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 2.
Norme di salvaguardia
1. Al parco istituito ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Con riferimento alle zone di parco, è vietato:
a) introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;
b) eseguire nuove attività edilizie ed impiantistiche.
3. Tra le attività vietate di cui alla lettera b) del comma 2 non rientrano:
1) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e del disinquinamento del territorio;
2) gli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario a norma della legislazione vigente;
3) gli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente.
4. Tra le attività ammesse di cui al comma 3 sono comunque compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20 per cento. Sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia.
5. Con riferimento alle aree contigue di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 6 del 2005:
a) si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
b) sono mantenute le oasi di protezione della fauna e le zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della legislazione vigente.".

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