LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 23
NORME IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20 (DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO) E NORME TRANSITORIE IN MERITO ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008, N. 19 (NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 204 del 30 novembre 2009
Art. 2
Norma transitoria
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina la Commissione regionale per il paesaggio, in applicazione dell'articolo 40-duodecies della legge regionale n. 20 del 2000.
2. Fino alla istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 40-octies della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni ivi previste sono svolte dalle strutture regionali.