LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 23
NORME IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20 (DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO) E NORME TRANSITORIE IN MERITO ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008, N. 19 (NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 204 del 30 novembre 2009
Art. 4
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 1 agosto 1978, n. 26 (Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica - Norme in materia ambientale);
b) l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche);
c) l'articolo 10, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia);
d) gli articoli 24 e 49 e l'articolo 51, comma 3-ter, della legge regionale n. 20 del 2000;
e) l'articolo 94 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforme del sistema regionale locale).