LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 23
NORME IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20 (DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO) E NORME TRANSITORIE IN MERITO ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008, N. 19 (NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 204 del 30 novembre 2009
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000
1.
Nella legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) dopo il Titolo III, è inserito il seguente:
"TITOLO III-BIS
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Art. 40-bis
Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio
1. Il presente Titolo, nell'osservanza dell'articolo 9 della Costituzione e dei principi della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 , e in attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ), di seguito indicato quale Codice dei beni culturali e del paesaggio, persegue l'obiettivo dell'integrazione tra la primaria esigenza della tutela del paesaggio regionale ed i processi di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la Regione, gli Enti locali e le altre Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione sostenibile del paesaggio.
3. Il paesaggio è componente essenziale del contesto di vita della popolazione regionale, in quanto espressione della identità culturale e dei valori storico-testimoniali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Pertanto, le Amministrazioni pubbliche assumono la tutela e la valorizzazione del paesaggio quale riferimento per la definizione delle politiche a incidenza territoriale.
4. La tutela del paesaggio è garantita dal sistema degli strumenti di pianificazione paesaggistica, costituito dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), nonché dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dai Piani Strutturali Comunali (PSC) che diano attuazione al piano regionale, in coerenza con i caratteri connotativi dei contesti paesaggistici locali. I PTCP specificano, approfondiscono e integrano le previsioni del PTPR, senza derogare alle stesse, coordinandole con gli strumenti territoriali e di settore incidenti sul territorio.
Art. 40-ter
Compiti della Regione e politica per il paesaggio
1. La Regione esercita le proprie funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza del paesaggio sulla base di leggi e norme, operando per una politica unitaria e condivisa.
2. La politica per il paesaggio ha l'obiettivo di migliorare la qualità dei paesaggi regionali tramite la salvaguardia e il rafforzamento dei valori identitari e la gestione sostenibile del paesaggio. In particolare, la politica per il paesaggio si sviluppa attraverso le seguenti azioni:
a) la tutela del paesaggio, attuata dal PTPR, il quale, assieme agli altri strumenti di pianificazione, ha il compito di governare e indirizzare le azioni di tutela, mediante la definizione delle regole e degli obiettivi di qualità del paesaggio regionale;
b) la valorizzazione del paesaggio, attraverso progetti di tutela, recupero e valorizzazione, finalizzati all'attuazione degli obiettivi e delle politiche di miglioramento della qualità paesaggistica fissati dal PTPR;
c) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, nonché il monitoraggio, mediante l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, dell'attuazione della pianificazione paesaggistica e delle trasformazioni dei paesaggi regionali.
3. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione delle politiche settoriali e di sviluppo che producono effetti diretti o indiretti sul paesaggio ovvero sui singoli immobili o sulle aree tutelate e promuove la partecipazione alle scelte relative alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, anche attraverso processi partecipativi dei cittadini e loro associazioni secondo metodologie trasparenti, paritetiche, rappresentative e inclusive che permettano il confronto dei punti di vista e la mediazione degli interessi.
4. Allo scopo di perseguire tale sviluppo coordinato e omogeneo delle attività di tutela, valorizzazione e recupero del paesaggio, l'Assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento, direttive e linee guida in materia, ai sensi dell'articolo 16.
Art. 40-quater
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale
1. Il PTPR, che costituisce parte tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR), definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.
2. Il PTPR, in considerazione delle caratteristiche paesaggistiche, naturali e culturali del territorio regionale, individua i sistemi, le zone e gli elementi territoriali meritevoli di tutela, in quanto costituiscono gli aspetti e i riferimenti strutturanti del territorio, e stabilisce per ciascuno di essi la normativa d'uso per la tutela dei caratteri distintivi. La disciplina del PTPR è integrata dalle specifiche prescrizioni di tutela degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico.
3. Al fine di attuare la gestione coordinata e omogenea della tutela, il PTPR definisce, inoltre, i criteri di rappresentazione, specificazione e articolazione dei sistemi, delle zone e degli elementi ai fini dell'elaborazione della cartografia dei PTCP e dei PSC.
4. Il PTPR, sulla base del riconoscimento e della condivisione dei caratteri connotativi del territorio, nonché delle dinamiche di sviluppo dello stesso, individua gli ambiti paesaggistici costituiti da un insieme eterogeneo di elementi, contesti e parti di territorio regionale unitariamente percepite, i quali costituiscono quadro di riferimento cogente, per assicurare la coerenza delle politiche generali e settoriali, dei programmi di sviluppo, dei progetti e delle azioni per il governo del territorio con le caratteristiche dei diversi paesaggi regionali.
5. Il PTPR individua per ciascun ambito obiettivi di qualità paesaggistica indirizzati a realizzare azioni di:
a) mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei luoghi sottoposti a tutela;
b) individuazione delle linee di sviluppo sostenibile del territorio, compatibili con i valori e i significati riconosciuti del paesaggio;
c) valorizzazione, recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, diretti a reintegrare i valori preesistenti ovvero a creare nuovi valori paesaggistici, perseguendo il miglioramento della qualità complessiva del territorio e il rafforzamento delle diversità locali, assicurando, nel contempo, il minor consumo di territorio.
6. Il PTPR definisce i criteri per l'apposizione, la verifica e l'aggiornamento dei vincoli paesaggistici, con l'obiettivo di identificare il sistema dei valori identitari, rappresentativi della diversità paesaggistica e culturale del territorio emiliano-romagnolo.
7. Il PTPR, sulla base dei valori paesaggistici indicati e dei livelli di tutela definiti dalle norme nazionali e regionali e delle linee guida previste dal comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), individua le aree del territorio regionale non idonee alla localizzazione di specifiche tipologie di impianti tecnologici di produzione e trasporto di energia e le aree sottoposte a peculiari limitazioni.
8. Nelle more dell'adeguamento del PTPR di cui al comma 7, la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, emana un atto di ricognizione delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico da osservare per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 , al fine di assicurare il rispetto da parte degli Enti locali delle norme nazionali e regionali in materia.
Art. 40-quinquies
Procedimento
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti al PTPR, nonché della verifica e adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all'articolo 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Giunta regionale può stipulare un accordo preliminare con il Ministero per i beni e le attività culturali, finalizzato alla individuazione dei contenuti del piano paesaggistico da elaborare congiuntamente e alla definizione dei tempi e delle modalità di redazione dello stesso.
3. La Giunta regionale elabora un documento preliminare del piano e lo comunica all'Assemblea legislativa. Sulla comunicazione della Giunta l'Assemblea legislativa si esprime attraverso l'approvazione di un ordine del giorno. Successivamente, il Presidente della Regione, per l'esame congiunto del documento preliminare, convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 14, chiamando a parteciparvi, ai sensi dello stesso articolo 14, comma 3, le Province, le Autorità di bacino e gli Enti di gestione delle aree naturali protette, nonché gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro il termine perentorio di durata della conferenza di pianificazione, l'Osservatorio per la qualità del paesaggio pone in essere le eventuali forme di consultazione e partecipazione dei cittadini e loro associazioni stabilite dalla Giunta regionale con l'atto di approvazione del documento preliminare e predispone la sintesi dei pareri, delle proposte e delle osservazioni avanzate.
4. A seguito della conclusione della fase della conferenza di pianificazione, l'Assemblea legislativa adotta il piano, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali. Copia del piano adottato è trasmesso agli Enti indicati al comma 3.
5. Il piano adottato è depositato presso le sedi dell'Assemblea legislativa e delle Province per sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
7. In sede di elaborazione delle varianti al PTPR e dell'adeguamento dello stesso ai sensi dell'articolo 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Giunta stipula l'accordo di cui all'articolo 135, comma 1, terzo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per la condivisione dei contenuti riferiti ai beni paesaggistici e per la definizione del termine di approvazione dell'adeguamento stesso.
8. L'Assemblea legislativa, entro la scadenza del termine di cui al comma 7, decide sulle osservazioni e approva il piano. Ai fini della predisposizione della proposta di atto deliberativo, la Giunta regionale acquisisce la valutazione ambientale dell'autorità individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ).
9. Copia integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la Regione ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 3. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'amministrazione regionale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del comma 9.
Art. 40-sexies
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione
1. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le disposizioni del PTPR non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi previste dai medesimi strumenti di pianificazione e dagli atti amministrativi attuativi posti in essere da Città metropolitana, Province, Comuni e Comunità montane. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti di gestione delle aree naturali protette.
2. Il PTPR prevede misure di coordinamento e di integrazione con le politiche e programmazioni di settore, in particolare con la programmazione per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico, incidenti sul territorio.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal piano regionale e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, conformano e adeguano i propri strumenti di pianificazione alle previsioni, alle disposizioni e alle misure di coordinamento del PTPR, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dallo stesso PTPR. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
4. Le Amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la partecipazione degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali alle conferenze di pianificazione relative al procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici alle previsioni del PTPR.
5. Le Province predispongono il documento preliminare relativo alla variante di adeguamento del PTCP al PTPR in accordo con la Regione e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali. La medesima variante di adeguamento del PTCP contiene la proposta di verifica e aggiornamento dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio provinciale, comprensiva delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione dei beni paesaggistici e dei relativi interventi di valorizzazione. Dopo l'approvazione della variante di adeguamento, le Province trasmettono la proposta di verifica e aggiornamento dei vincoli paesaggistici alla Commissione regionale per il paesaggio, di cui all'articolo 40-duodecies.
Art. 40-septies
Progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio
1. I progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio costituiscono lo strumento attraverso il quale la Regione persegue il miglioramento della qualità territoriale e il rafforzamento delle diversità locali, favorendo il recupero delle aree compromesse o degradate e la produzione di nuovi valori paesaggistici nei contesti identitari che connotano il territorio regionale individuati dal PTPR.
2. Costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), per le finalità di cui all'articolo 40-sexies, comma 2.
3. Al fine della predisposizione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio, la Regione promuove la conclusione con gli Enti territoriali di accordi territoriali ai sensi dell'articolo 15, anche attraverso il confronto con le parti sociali e i portatori di interessi diffusi. Agli accordi possono partecipare anche gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali ovvero altre amministrazioni statali interessate. Gli accordi sono volti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
4. Gli accordi territoriali stabiliscono, in particolare:
a) il contesto paesaggistico oggetto delle azioni previste dall'accordo e le misure dirette alla sua valorizzazione;
b) il programma di lavoro del progetto con l'indicazione del costo complessivo, dei tempi e delle modalità di attuazione;
c) le forme di partecipazione degli enti contraenti all'attività di predisposizione del progetto di valorizzazione;
d) la valutazione degli effetti di miglioramento del contesto paesaggistico di riferimento.
5. L'accordo impegna gli enti sottoscrittori a conformare i propri atti di pianificazione e di programmazione ai suoi contenuti, indirizzando l'allocazione delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, anche settoriali e la progettazione dei relativi specifici interventi.
6. La Regione concorre al finanziamento dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio attraverso appositi contributi, concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'elaborazione e l'attuazione degli stessi.
Art. 40-octies
Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio
1. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio nell'ambito delle proprie strutture, con il compito di monitorare l'attuazione della pianificazione paesaggistica e l'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale, a supporto dell'esercizio da parte della Regione dei compiti di vigilanza sulle funzioni amministrative delegate ai Comuni e di valutazione delle trasformazioni incidenti sui beni paesaggistici. A tale scopo, l'Osservatorio realizza studi, raccoglie dati conoscitivi e formula proposte; inoltre, cura lo svolgimento dei processi di partecipazione dei cittadini e loro associazioni, ove stabilite ai sensi dell'articolo 40-quinquies, comma 3.
2. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, nell'esercizio dei propri compiti, collabora con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli Enti di gestione dei parchi e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché, previo specifico accordo, con le associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, con gli altri soggetti istituzionali cui sono attribuite funzioni di vigilanza sul territorio e con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN).
3. La Giunta regionale presenta ogni tre anni il rapporto sullo stato del paesaggio regionale. A tale scopo può attivare forme di collaborazione con i soggetti di cui al comma 2.
4. Per favorire la diffusione della conoscenza sullo stato del paesaggio e sulle politiche e attività di tutela e valorizzazione realizzate dalla Regione e dalle Autonomie locali, l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio realizza attività di informazione ai cittadini, anche tramite l'utilizzo di sistemi telematici. A tal fine può avvalersi dell'Archivio regionale della pianificazione, istituito ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis e dell'IBACN.
Art. 40-nonies
Compiti delle Province
1. In materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, la Provincia, attraverso il PTCP:
a) attua i contenuti e le disposizioni del PTPR, specificandoli e integrandoli in riferimento alle caratteristiche paesaggistiche, storiche e culturali del territorio provinciale;
b) fornisce la rappresentazione cartografica dei caratteri e dei valori paesaggistici locali, sulla base della metodologia fissata dal PTPR;
c) fornisce la rappresentazione cartografica dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio;
d) predispone gli strumenti di supporto per l'attività conoscitiva e valutativa del territorio per le amministrazioni comunali.
Art. 40-decies
Compiti dei Comuni
1. In materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, i Comuni, attraverso i PSC, provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni dei PTPR e perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica da questo individuati. I PSC, in ragione del maggior livello di dettaglio dei propri elaborati cartografici, possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate dal PTPR e dal PTCP, fino a portarle a coincidere con le suddivisioni reali rilevabili sul territorio.
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 167 e 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le funzioni attinenti alla valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere edilizie, da svolgersi nell'ambito dei procedimenti di sanatoria ordinaria e speciale. I Consigli comunali possono delegare le medesime funzioni amministrative alle Unioni di comuni, costituite anche ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
3. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale assegna al Comune o all'Unione di comuni un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta.
4. Nel caso di persistenti e gravi violazioni delle leggi o direttive regionali o statali da parte di un Comune o di una Unione di comuni, la Giunta regionale può, previa formale diffida, apportare le eventuali necessarie modifiche all'assetto delle funzioni delegate.
Art. 40-undecies
Autorizzazione paesaggistica
1. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato dagli articoli 146 e 147 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 159 dello stesso Codice.
2. I Comuni e le Unioni di comuni assicurano l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantiscono la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, secondo quanto stabilito dall'articolo 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. La Giunta regionale, accerta l'inadempienza di un Comune o di una Unione di comuni a quanto previsto dal comma 2, apportando, previa formale diffida, le eventuali necessarie modificazioni all'assetto delle funzioni delegate, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
4. I Comuni e le Unioni di comuni richiedono, a corredo dell'istanza di autorizzazione, la documentazione per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, stabilita ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero la documentazione semplificata definita dalla normativa vigente.
5. Ai fini dell'esercizio della funzione di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni e delle Unioni di comuni, negli ambiti territoriali individuati dall'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146, 147 e 159 del Codice stesso. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli paesaggistici, di cui all'articolo 136 del suddetto Codice e al presente Titolo, un ulteriore parametro ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite dall'atto di apposizione o di verifica e aggiornamento del vincolo paesaggistico, di cui al comma 6 dell'articolo 40-duodecies.
6. La relazione tecnica illustrativa che il Comune e l'Unione di comuni deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi dell'articolo 146, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, riporta il parere espresso dalla Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.
7. L'autorizzazione è atto autonomo e presupposto del titolo abilitativo edilizio e i lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. L'autorizzazione è vigente per un periodo di cinque anni dalla sua emanazione, trascorso il quale l'esecuzione degli interventi deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Per le opere temporanee e stagionali, l'autorizzazione può abilitare la reiterazione dei medesimi interventi nei cinque anni successivi.
8. Presso ogni Comune e Unione di comuni è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
9. Al fine di definire ambiti ottimali per l'esercizio delle proprie funzioni, i Comuni e le Unioni di comuni hanno la facoltà di istituire Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio per ambiti territoriali sovracomunali, attraverso le forme associative previste dalla legislazione vigente. I Comuni interessati da ambiti intercomunali individuati ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della presente legge, sono tenuti all'istituzione e gestione, in forma associata, di un'unica Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
Art. 40-duodecies
Commissione regionale per il paesaggio
1. In attuazione dell'articolo 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è istituita la Commissione regionale per il paesaggio.
2. La Commissione regionale per il paesaggio è composta:
a) dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali o un suo delegato;
b) dal Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio o un suo delegato;
c) dal Soprintendente per i beni archeologici competente per territorio o un suo delegato;
d) da un rappresentante della Regione, responsabile degli uffici preposti alla tutela del paesaggio o un suo delegato;
e) da un rappresentante della Provincia, responsabile dell'ufficio preposto alla tutela del paesaggio, competente per territorio, o un suo delegato;
f) da tre esperti in materia di paesaggio individuati dalla Giunta regionale tra soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito delle terne designate dalle Università aventi sede in regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi.
3. La Giunta regionale designa il Presidente della Commissione regionale per il paesaggio, scegliendolo tra i componenti di cui alle lettere d) e f) del comma 2.
4. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco competente per territorio, nonché, nei casi in cui la proposta riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi monumentali, un rappresentante del competente Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, e, ove esistente, un rappresentante della Comunità montana competente per territorio.
5. La Commissione regionale per il paesaggio è nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni e ha sede presso la Regione.
6. La Commissione regionale per il paesaggio, di propria iniziativa ovvero su istanza presentata dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o dai Comuni interessati, dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali, provvede a proporre:
a) la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all'articolo 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;
b) la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare ovvero siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene;
c) l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di competenza regionale.
7. La Commissione regionale per il paesaggio può, su richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali, esprimere il proprio parere anche in merito alle proposte di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di competenza ministeriale, di cui all'articolo 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 40-terdecies
Procedimenti di competenza della Commissione regionale per il paesaggio
1. Per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico e le verifiche e aggiornamenti delle stesse, proposte dalla Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 40-duodecies, comma 6, trova applicazione il procedimento disciplinato dagli articoli 138 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le specifiche prescrizioni, misure e criteri di gestione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico di cui al comma 1, integrano la disciplina generale di tutela e valorizzazione del paesaggio dettata dal PTPR, come specificato e integrato dai PTCP.
3. Il parere di cui all'articolo 138, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è espresso dalla Regione sentita la Commissione regionale per il paesaggio. La Commissione comunica la propria valutazione entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta regionale esprime il proprio parere.".
Art. 2
Norma transitoria
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina la Commissione regionale per il paesaggio, in applicazione dell'articolo 40-duodecies della legge regionale n. 20 del 2000.
2. Fino alla istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 40-octies della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni ivi previste sono svolte dalle strutture regionali.
Art. 3
Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
1.
All'articolo 50, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000 le parole
"di cui agli articoli 49, 50-bis e 51"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 40-septies, 50-bis e 51".
Art. 4
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 1 agosto 1978, n. 26 (Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica - Norme in materia ambientale);
b) l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche);
c) l'articolo 10, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia);
d) gli articoli 24 e 49 e l'articolo 51, comma 3-ter, della legge regionale n. 20 del 2000;
e) l'articolo 94 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforme del sistema regionale locale).
Art. 5
Disposizioni transitorie in materia di riduzione del rischio sismico
1. Le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), entrate in vigore il 14 novembre 2009, trovano piena applicazione per gli interventi indicati dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge regionale. Per i restanti interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008, fino al 31 maggio 2010, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ) e dal regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35 come modificata ed integrata).
2. Per agevolare l'applicazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nella predisposizione degli elaborati progettuali, le strutture tecniche competenti in materia sismica, comunali e regionali, forniscono, su richiesta degli interessati, i necessari chiarimenti applicativi, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008.
3. I Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, possono assumere tale determinazione e comunicarla alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 1 marzo 2010, predisponendo le necessarie misure organizzative e funzionali entro il 31 maggio 2010, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4 dell'articolo 3 della medesima legge regionale.
4. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. 4 novembre 2009, n. 17 (Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna), in merito alle modalità di esercizio delle funzioni sismiche e alla data di inizio dell'applicazione della L.R. n. 19 del 2008.
Art. 6
Disposizioni per la gestione del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
1. Nelle more dell'istituzione di un apposito Parco di carattere interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), l'ente di gestione del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai sensi della legge regionale della Marche 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), continua ad esercitare le proprie attività secondo gli strumenti normativi vigenti anche nella porzione territoriale attualmente ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione ), all'interno della Regione Emilia-Romagna; gli organi gestionali del Parco dispiegano effetti fino alla loro scadenza. Le nuove nomine dei suddetti organi e le modifiche agli strumenti normativi di gestione e di pianificazione del Parco sono effettuate d'intesa tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.