LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 23
NORME IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20 (DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO) E NORME TRANSITORIE IN MERITO ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008, N. 19 (NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO)
Testo cordinato con le modifiche apportate da:
Riferimenti attivi - norma che modifica:
INDICE
Art. 1 - Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000
Art. 2 - Norma transitoria
Art. 3 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
Art. 4 - Abrogazioni
Art. 5 - Disposizioni transitorie in materia di riduzione del rischio sismico
Art. 6 - Disposizioni per la gestione del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
Art. 7 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)
Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000
abrogato.
Art. 2
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)
Norma transitoria
abrogato.
Art. 3
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)
Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
abrogato.
Art. 4
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)
Abrogazioni
abrogato.
Art. 5
(articolo abrogato da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)
Disposizioni transitorie in materia di riduzione del rischio sismico
abrogato.
Art. 6
Disposizioni per la gestione del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
1. Nelle more dell'istituzione di un apposito Parco di carattere interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), l'ente di gestione del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai sensi della legge regionale della Marche 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), continua ad esercitare le proprie attività secondo gli strumenti normativi vigenti anche nella porzione territoriale attualmente ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione ), all'interno della Regione Emilia-Romagna; gli organi gestionali del Parco dispiegano effetti fino alla loro scadenza. Le nuove nomine dei suddetti organi e le modifiche agli strumenti normativi di gestione e di pianificazione del Parco sono effettuate d'intesa tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.