LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 34
Modifica alla legge regionale n. 38 del 2002
1.
Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005) è sostituito dal seguente:
"3. Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere e agli Istituti Ortopedici Rizzoli per la realizzazione, ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché di tecnologie a destinazione sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-assistenziale. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti. Costituiscono altresì investimenti l'acquisto di azioni o quote in società partecipate per la fornitura di servizi sanitari e socio-assistenziali.".
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).