LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 43
Contributo per l'accesso al sistema regionale per la certificazione energetica degli edifici
1. Per l'accesso al sistema regionale previsto dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) e in attuazione della direttiva 2002/91/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia), al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di certificazione energetica degli edifici, è stabilito il versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00 da parte di tutti i soggetti che debbono ottenere l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici. Tale contributo è introitato a valere sul capitolo di entrata 4610 afferente alla U.P.B. 3.9.6600 del bilancio regionale.
2. Le modalità di versamento del contributo una tantum di cui al comma 1 sono stabilite con atto della Giunta regionale al fine di incrementare l'attività di informazione formazione dei cittadini per l'efficienza e il risparmio energetico.
Note del Redattore:
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).